Criteri per l’assegnazione del trattamento
Estratto dal sistema di misurazione e valutazione
Art. 48 Il ciclo della gestione della performance
Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
Art. 49 Principi e finalità
L’Ente promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti sfidanti, secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione differenziata di incentivi sia economici sia di carriera.
La distribuzione di incentivi al personale non può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi. Ogni criterio di distribuzione difforme, è disapplicato.
Art. 50 Strumenti di incentivazione monetaria
Il sistema di incentivazione dell’Ente, comprende l’insieme degli strumenti materiali ed immateriali finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione.
Per premiare il merito, l’Ente può utilizzare uno o più tra i seguenti strumenti di incentivazione monetaria:
- trattamento economico accessorio da distribuire sulla base dei risultati della valutazione della performance annuale;
- eventuali premi previsti e regolati dalle norme e dai contratti collettivi di lavoro;
- premi di efficienza.
Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine destinate nell’ambito della contrattazione collettiva regionale e integrativa.
Art. 51 Valutazione della performance annuale
Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed individuale, ottenuti applicando il Sistema di Valutazione del Personale, i dipendenti e i dirigenti/titolari di posizione organizzativa dell’Ente possono essere valutati, in coerenza con i rispettivi sistemi di valutazione, all’interno di fasce di merito.
Le fasce di merito, di cui al comma 1, non possono essere inferiori a tre; al personale dipendente e dirigente collocati nelle fasce di merito più alte può essere assegnata annualmente una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio come previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 52 Premio di efficienza
Le risorse decentrate previste dai contratti collettivi di lavoro possono essere annualmente incrementate attraverso i premi di efficienza, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di Bilancio.
I criteri generali per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa.
Le risorse di cui ai comma 2 possono essere utilizzate solo a seguito di apposita validazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione.
Art. 53 Strumenti di sviluppo delle competenze e di crescita del ruolo organizzativo
Per valorizzare lo sviluppo delle competenze e capacità del personale, l’Ente utilizza anche i seguenti strumenti di retribuzione delle competenze e sviluppo del ruolo organizzativo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge:
a) progressioni economiche orizzontali,
b) progressioni di carriera tra categorie diverse, mediante concorsi parzialmente riservati al personale interno;
c) attribuzione di incarichi e responsabilità;
d) accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.
Art. 54 Criteri di attribuzione delle risorse decentrate
L’ammontare complessivo annuo delle risorse per il trattamento accessorio collegato alla performance, è individuato nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro ed è destinato alle varie tipologie di incentivo nell’ambito della contrattazione decentrata.
Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro, l’Ufficio di Presidenza definisce eventuali risorse decentrate aggiuntive finalizzate all’incentivazione di particolari obiettivi di sviluppo relativi all’attivazione di nuovi servizi o di potenziamento quali-quantitativo di quelli esistenti.
Le risorse decentrate destinate all’incentivazione prevedono quindi una combinazione di premi da destinare in modo differenziato ai meritevoli su obiettivi di Ente, o di struttura, e di premi da destinare ad obiettivi ad elevato valore strategico da destinare prevalentemente al personale che partecipa a quegli specifici obiettivi.
Art. 55 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione in materia di gestione ed organizzazione del personale e dei servizi le disposizioni contenute:
a) nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) nei contratti collettivi decentrati di lavoro stipulati nelle materie demandate alla contrattazione decentrata;
c) nelle direttive che il segretario generale ed i responsabili dei servizi e dei servizi emettono nell’esercizio delle proprie competenze;
d) il piano esecutivo di gestione o in mancanza, il piano di assegnazione di risorse ed obiettivi.
- Criteri di selettività relativi ai premi collegati alla performance anno 2017.pdf